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Mercoledì, 30 Mag 2012

Marcatura CE - Direttiva n. 89/106/CE

La norma si pone l’obiettivo di assicurare all’utente che i “prodotti da costruzione†che vengono immessi sul mercato siano costruiti o realizzati in modo che l’opera nella quale sono integrati rispetti alcuni requisiti ritenuti essenziali per la sicurezza, la salute e altre esigenze di ordine collettivo dell’utenza.

Articolo 1 - Campo di applicazione
Ai fini della presente Direttiva, per “materiale da costruzione†si intende qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civileâ€. Il concetto di incorporazione permanente deve essere inteso come incorporazione di durata pari alla vita utile del prodotto.

Art. 3 - Marchio CE
1. Possono essere muniti di marchio CE i prodotti che soddisfano una delle condizioni seguenti:

  • a) conformità alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
  • b) conformità, nel caso in cui non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione a beneficiare della presunzione di conformità...
  • c) conformità al benestare tecnico europeo.

2. Il marchio CE è apposto, a cura e con responsabilità del fabbricante...
3. Il marchio CE è raffigurato dal simbolo CE.

Esso è integrato dai seguenti dati:
a) dal nome o dal marchio distintivo del fabbricante e del suo mandatario;
b) se le specificazioni tecniche lo prevedono, da indicazioni- che- permettano di identificare- le caratteristiche del prodotto e- dalle due ultime cifre dell’anno di fabbricazione;
c) se necessario, dal simbolo di identificazione dell’organismo riconosciuto e notificato che controlla la produzione o dal numero del certificato di conformità o dagli estremi del benestare tecnico.
...
Art. 5 - Benestare tecnico europeo
1. Il benestare tecnico europeo è una valutazione tecnica positiva dell’idoneità di un prodotto per l’impiego previsto, fondata sulla corrispondenza a requisiti essenziali per le opere per cui il prodotto deve essere utilizzato. Detto benestare è rilasciato in esito ad esami e prove e sulla base dei documenti interpretativi e degli orientamenti riguardanti il prodotto medesimo o la categoria di prodotti cui esso appartiene.

Art. 6 - Attestato di conformità
1. Il fabbricante od il suo mandatario nella Comunità europea è responsabile dell’attestato di conformità di un prodotto ai requisiti della specificazione tecnica.
2. L’attestato presuppone:

  • a) che il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il quale permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative specificazioni tecniche; ovvero, per i prodotti indicati nelle relative specificazioni tecniche;
  • b) che un organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato nella fabbrica.


Art. 11 - Vigilanza
I prodotti che risultino non muniti del marchio di conformità CE o dell’attestato di conformità o del benestare tecnico europeo, o ne siano comunque privi devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o installati in edifici.

Marcatura CE - Monografia

La marcatura CE attesta “in trasparenza†l’idoneità del singolo prodotto all’impiego dichiarato dal produttore. Per chi - come Volteco - ha da sempre fatto di “qualità†e “responsabilità†cuore della propria mission aziendale, i nuovi e rigorosi criteri legislativi rappresantano una sorta... Leggi ora

Pubblicato in Monografie | Giugno 2010